Consulenza Immigrazione Roma

I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI: L’INGRESSO ATTRAVERSO I COSIDDETTI “FLUSSI”

I lavoratori extracomunitari possono fare ingresso in Italia attraverso due principali canali:

  • Le c.d. “quote” definite dal Decreto Flussi
  • Le ipotesi “fuori quota” individuate nell’art. 27 e 27-quater del D.Lgs. n. 286 del 1998

Con cadenza, generalmente annuale, viene emanato dal governo il c.d. “Decreto Flussi”, un provvedimento che indica il numero di lavoratori extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro attraverso quelle che vengono definite le c.d. “quote di ingresso”.

In particolare, le quote disciplinano l’entrata dei cittadini extracomunitari ripartendo i numeri di ingresso disponibili fra:

  • lavoro subordinato
  • lavoro autonomo
  • lavoro stagionale
  • conversione permesso di soggiorno da studio a lavoro.

450 mila ingressi per lavoro tra il 2023 e il 2025 e altri 40 mila ingressi stagionali per assorbire le domande in eccesso del decreto flussi 2022

 

I lavoratori extracomunitari: i cosiddetti ingressi “extraflussi”

L’articolo 27, l’articolo 27-ter e l’articolo 27-quater del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. n. 286/98) disciplinano alcuni casi particolari di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri al di fuori delle quote, periodicamente stabilite con decreto dal Governo.

Tra le categorie di lavoratori previste dall’art. 27 meritano particolare attenzione le seguenti:

  • Dirigenti o personale altamente specializzato (Art. 27, lett. A)
  • Persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani (Art. 27, lett. F)
  • Lavoratori trasferiti temporaneamente nell’ambito di un contratto d’appalto (Art. 27, lett. I)
  • Infermieri professionali (Art. 27, lett. R-bis)

Esistono, poi, ulteriori ipotesi di ingresso “extraflussi” individuate dagli articoli 27 ter/quater T.U., che riguardano i ricercatori e i lavoratori titolari di Carta Blu.

Nel caso in cui il lavoratore che l’azienda vuole fare venire in Italia rientri in una delle categorie suddette, essa potrà richiederne l’ingresso:

  • in qualsiasi momento dell’anno nel quale per l’azienda sorga la necessità di fare arrivare il lavoratore, a prescindere dalla data di emanazione del c.d. “Decreto flussi”;
  • senza il limite del numero di ingressi imposto dalle quote del “Decreto Flussi”.

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