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Consulenza Immigrazione Roma

La conversione in legge del DL Immigrazione. Norme più snelle per i datori di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 279/2025 – è stata pubblicata la Legge 1° dicembre 2025, n. 179, che converte con modificazioni il DL 3 ottobre 2025, n. 146, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio” (Testo coordinato).

La pubblicazione rappresenta un nuovo passo nella strategia del Governo per la gestione dei flussi migratori. Le modifiche introdotte in sede di conversione puntano a razionalizzare le procedure di ingresso e a contrastare pratiche elusive, agendo su due fronti principali: semplificazione amministrativa per le imprese e rafforzamento dei controlli preventivi affidati all’Ispettorato nazionale del lavoro.

Nuovi termini per nulla osta e contratto di soggiorno – Una delle principali criticità segnalate dalle associazioni datoriali riguardava la ristrettezza dei tempi per completare l’assunzione dopo l’ingresso del lavoratore straniero in Italia.
La legge estende da 7 a 15 giorni il termine entro cui il datore di lavoro deve confermare la richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione, a decorrere dalla comunicazione di conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto.
Parallelamente, anche il termine per la sottoscrizione del contratto di soggiorno è elevato da 8 a 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale.

È inoltre chiarito che, in attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, lo straniero può soggiornare e lavorare temporaneamente anche oltre il termine di sessanta giorni, purché non vi siano dinieghi da parte della Questura e sia stata rilasciata la ricevuta che attesta la presentazione della domanda, nel rispetto degli ulteriori adempimenti di legge.

Precompilata e limiti numerici alle richieste – Diventa stabile il sistema di precompilazione delle domande di nulla osta tramite il portale del Ministero dell’interno. Ogni datore di lavoro, come utente privato, può presentare fino a tre richieste di nulla osta per lavoro subordinato.

Ruolo delle associazioni datoriali e degli intermediari – Viene confermata la possibilità che le procedure siano gestite dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative o, su delega, da consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e esperti contabili.

Quote massime e deroghe – Il limite delle tre domande annue per datore di lavoro può essere superato quando le richieste sono inoltrate tramite le associazioni datoriali maggiormente rappresentative o tramite professionisti abilitati. Con la conversione del DL 146/2025, la deroga è estesa anche alle agenzie di somministrazione. Essa resta comunque subordinata alla proporzionalità tra numero delle richieste e volume d’affari, ricavi o compensi dichiarati dal datore di lavoro.

Verifiche preventive dell’Ispettorato – La Legge 179/2025 sposta l’attenzione dei controlli sulla fase preventiva. L’INL è ora chiamato a verificare in anticipo la veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro, anche tramite l’analisi delle domande precompilate. Le verifiche, che riguardano anche la coerenza tra capacità economica e numero di richieste presentate, mirano a contrastare l’uso distorto della procedura da parte di soggetti che inviano richieste massive senza adeguati requisiti o reali esigenze di manodopera.

Ingressi fuori quota – La legge introduce la possibilità di autorizzare ingressi fuori quota per l’assunzione di lavoratori domestici dedicati all’assistenza di anziani, disabili e bambini fino ai sei anni.
Per gli stranieri che abbiano completato percorsi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, il termine per la presentazione della domanda di visto è esteso in via sperimentale da 6 a 12 mesi, fino al 31 dicembre 2027, senza necessità di conferma preventiva della disponibilità all’assunzione da parte del datore di lavoro.
Infine, i termini per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare vengono portati a 150 giorni.

Per Assistenza sulle pratiche di Immigrazione  puoi contattare i nostri uffici in Viale di Valle Aurelia, 65 – 00167 Roma –  tel. 06.39741831 oppure  tramite    Email  info@asoter.it – consulenzastranieri.roma@gmail.com

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